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Pratiche Enea 2020

Di seguito alcuni suggerimenti importanti (modifiche, introduzioni recenti e interpretazioni consolidate) derivanti da interrogazioni ad Agenzia delle Entrate ed ENEA su argomenti e procedure per l'anno 2020, suddivisi in 10 punti che preghiamo di leggere attentamente:

1) Introduzione dei dati catastali obbligatori su pratica ENEA

Tutti gli interventi - anche 2019 - che abbiano una propria conclusione nel 2020, necessitano di indicare i dati catastali dell'unità in oggetto sul portale ENEA al momento della compilazione.

Tale obbligo introduce delle maggiori responsabilità ai fini della correttezza delle pratiche in quanto non sempre a fronte di verifica  i dati catastali risultano aggiornati e/o - ad esempio - nel caso di affitto corrispondono ai dati del proprietario, che può NON essere il soggetto detraente. Si renderà dunque necessario raccogliere tale dato direttamente dal cliente.

2) Dichiarazione consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario

Come già previsto anche precedentemente, ma ancor più ora che l'indicazione catastale si è resa obbligatoria, sarà necessario, nel caso di detenzione dell'immobile (affitto, comodato, usufrutto) raccogliere la Dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori firmata da parte del proprietario. 

Tale dichiarazione dovrà riportare, oltre ai dati del proprietario e del detentore, i dati catastali e l'indirizzo dell'unità oggetto d'intervento.

3) Non procedibilità delle pratiche di risparmio energetico in presenza di modifiche ai fori

Secondo gli ultimi intendimenti di ENEA, più restrittivi rispetto a interpretazioni passate, negli interventi di sostituzione serramenti, con l'esclusione di piccole differenze per l'adattamento del nuovo infisso al vecchio foro, NON è permessa agevolazione per risparmio energetico (L.296/06 e s.m.i.) in caso di modifiche dimensionali all'ampiezza del foro sia in aumento che in diminuzione di superficie.

In tale caso, se i locali oggetto dell'intervento di sostituzione infissi sono riscaldati, sarà possibile usufruire dell'agevolazione per recupero del patrimonio edilizio (Art. 16bis DPR 917/86 - TUIR). 

N.B. Le schermature solari e le chiusure oscuranti saranno invece agevolabili anche su fori nuovi e/o modificati.

4) Agevolabilità per solo una schermatura solare ed una chiusura oscurante per ogni foro

Per ogni foro porta o finestra, in presenza o meno di sostituzione d'infissi, può essere agevolata un'unica schermatura ed una chiusura oscurante per ogni foro (ad es. tenda zip + pergola bioclimatica difronte a medesima vetrata = solo 1 detrazione), rimanendo inteso che entrambe possono essere agevolate contestualmente (ad es. tenda tecnica + scuro = 2 detrazioni oppure: scuro + pergola bioclimatica = 2 detrazioni). I costi di materiale e posa in opera dovranno sempre essere distinti e specificati.

5) Aliquota IVA 10% su tende e pergole bioclimatiche se schermature solari dell'immobile

A seguito di specifiche richieste di chiarimento all'Agenzia delle Entrate, si prefigura l'applicazione di un'aliquota IVA in base allo scopo/utilizzo della struttura ovvero se costituirà una schermatura solare dell'immobile o meno (ad es. installazione su strutture diverse dall'immobile e sue pertinenze, strutture indipendenti oppur tende NON tecniche = IVA 22%).

L'indicazione si dovrà evincere dalla fatturazione che dovrà dunque specificare che l'oggetto costituirà schermatura solare dell'immobile (ai fini dell'applicazione dell'IVA ridotta del 10%)

6) NO definitivo di ENEA ad agevolazione schermature solari con orientamento Nord, Nord-Est e Nord-Ovest

La definitiva e più recente interpretazione di ENEA è quella di comprendere nell'agevolazione solo le schermature installate con orientamento da Est a Ovest comprendendo il Sud.

A comprova, lo stesso software di calcolo messo a disposizione da ENEA non permette di selezionare altri orientamenti.

A tal fine si rende necessaria una verifica preventiva dei singoli orientamenti delle schermature solari da installare/sostituire PRIMA di confermarne la piena agevolabilità al cliente finale ed eventualmente predisporre separata fatturazione degli elementi (agevolabili e non).

7) Continua la possibilità d'applicazione della Cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus

Tolte alcune macro eccezioni, in via generale sembra confermato - ove concordato con il cliente finale - l'utilizzo della formula di Cessione del credito al 2020, ma solo per Ecobonus e Sismabonus (Ecobonus: recupero in 10 anni).

La formula più applicata - e teoricamente corretta - ad oggi verificata è che il cliente sostenga la totalità della spesa con bonifico per agevolazione (che viene poi stornata in quota parte dalla ditta secondo accordi tra le parti).

Tali accordi NON coinvolgeranno le pratiche ENEA ma riguarderanno solo i consulenti fiscali e l'Agenzia delle Entrate presso la quale andrà presentata apposita comunicazione, come già dallo scorso anno (vedi allegato)

8) Tipologie d'impianto termico richieste per interventi Ecobonus e Bonus casa

Ecobonus

Sostituzione serramenti: agevolabilità con obbligo d'impianto termico invernale

Installazione/sostituzione chiusure oscuranti e schermature solari: agevolabilità anche in assenza di impianto termico invernale e/o estivo (ma se questi sono presenti, vanno indicati)

Bonus Casa

Non necessita di dati sull'impianto termico (ma la climatizzazione invernale deve essere presente per l'agevolazione della sostituzione dei serramenti se questa avviene in assenza di pratica edilizia per manutenzione straordinaria/ristrutturazione)

9) Schema di sintesi per pratiche Serramenti e accessori in Ecobonus

A seconda delle tipologie d'intervento si può necessitare di più pratiche ENEA; di seguito le maggiori casistiche per una corretta gestione dei costi (anche professionali) e della documentazione necessaria da predisporre:

1) SOSTITUZIONE SERRAMENTI + eventuali accessori accorpati (zanzariere, cassonetti, ecc.): 

1 pratica ENEA per SERRAMENTI

2) SOSTITUZIONE SERRAMENTI + eventuali accessori accorpati  + CHIUSURE OSCURANTI ACCORPATE (scuri, avvolgibili, persiane): 

1 pratica ENEA per SERRAMENTI

3) SOSTITUZIONE SERRAMENTI + eventuali accessori accorpati + CHIUSURE  OSCURANTI NON ACCORPATE (scuri, avvolgibili, persiane): 

2 pratiche ENEA (1 per SERRAMENTI, 1 per CHIUSURE OSCURANTI)

4) SOSTITUZIONE SERRAMENTI + eventuali accessori accorpati + SCHERMATURE SOLARI MOBILI (tende, frangisole) ACCORPATI e NON: 

2 pratiche ENEA (1 per SERRAMENTI, 1 per SCHERMATURE SOLARI MOBILI)

Nel caso di fatturazione per interventi con più pratiche ENEA o comunque nel caso di schermature solari ACCORPATE (ad es. serramento + tenda zip accorpata), nel corpo fattura devono essere distinti i costi di materiali e delle singole pose in modo da poter suddividere i costi nelle singole pratiche.

Ove possibile, si consiglia fatturazione separata (solo nel caso di elementi NON accorpati).

10) Chiarimenti ENEA su limiti agevolazione chiusure oscuranti e schermature solari con Bonus casa

Ai fini agevolativi, ENEA ci specifica che chiusure oscuranti e schermature solari (ad es. tapparelle e tende) possono rientrare nel bonus casa (interventi di recupero del patrimonio ediizio ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 - TUIR) solo nelle seguenti situazioni:

- quale intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. tapparelle rinforzate);

- se solidali con l'infisso e installate/sostituite simultaneamente (es. monoblocco con tenda zip);

In entrambi i casi NON va predisposta alcuna pratica ENEA.

Tali elementi, con specifiche caratteristiche, possono invece rientrare nell'Ecobonus con obbligo di pratica ENEA.

Pratiche Enea 2020